enofice - federazione italiana circoli enogastronomici
enofice - federazione italiana circoli enogastronomici



STATUTO F.I.C.E.

Art. 1) – Lo STATUTO della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici – F.I.C.E. – registrato presso il TRIBUNALE DI SAVONA, al N° 001950, del 9/4/1979, a rogito del Notaio Guido OLIVA di Savona, viene modificato dall’ ASSEMBLEA GENERALE STRAODINARIA DEI CIRCOLI ASSOCIATI, tenuta il giorno 27 aprile 2006 in VERONA, nel testo degli articoli qui di seguito riportati. La sede della FEDERAZIONE si è trasferita in VERONA. Svolge attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di Lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E’ APOLITICA. La Sede Legale ed operativa della Federazione è presso il domicilio del Presidente eletto. Attualmente e per tutto il tempo della sua gestione è in Via Santa Chiara 21, 36045 LONIGO (VI), Tel. 0444-831041 – Fax 0444-439700 – E-mail santasuper@inwind.it. La Sede di Rappresentanza è presso l’Ente Autonomo VERONAFIERE, Viale del Lavoro, 8 – 37135 VERONA.

Art. 2) – SCOPI : diffondere e valorizzare – per tramite dei Sodalizi affiliati – la conoscenza del vino e della cucina italiani nelle loro componenti tecniche, storiche, di costume e di folclore; non tralasciando la ricerca storica relativa. Promuovendo e sostenendo quelle iniziative a carattere nazionale od internazionale che meglio interpretano l’italica gastronomia e vitivinicoltura. Incentivare la costituzione di nuovi SODALIZI BACCHICI. Collaborare a tutti i livelli, con quanti operano nel campo del vino e della cucina. Promuoverne la cultura specifica anche con appositi corsi di orientamento o di formazione. Rappresentare, adeguatamente, il complesso mondo dei Sodalizi bacchici italiani nel contesto nazionale ed internazionale. Favorire il raggiungimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

Art. 3) – La FEDERAZIONE può aderire ad organi nazionali od internazionali aventi i medesimi scopi.

Art. 4) – ORGANI della FEDERAZIONE. Sono:
A) - L’ASSEMBLEA dei SODALIZI.
B) - IL CONSIGLIO NAZIONALE.
C) - IL COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI.
D) - IL COLLEGIO dei PROBIVIRI.

Art. 5) - FINANZIAMENTO.
1. Le entrate della FEDERAZIONE per il suo funzionamento e per lo svolgimento dell’attività sono:
a) Le quote e i contributi degli associati;
b) Eredità, donazioni e legati;
c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g )Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. La Federazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c),e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della legge n. 383 del 7.12.2000.
3. I proventi delle attività sociali non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di un’attività istituzionale statutariamente prevista.

Art. 6) – I SODALIZI ( soci effettivi): possono aderire alla FEDERAZIONE tutti quei Sodalizi (Circoli, Club, Ordini, Confraternite, Accademie, Priorati, ecc.) che abbiano, come scopo principe, la cultura del vino e della cucina senza scopi di lucro. Sono considerati tali quei Sodalizi che abbiano almeno 9 (NOVE) associati regolarmente iscritti. Pagano la quota annuale di affiliazione, determinata, di anno in anno, dall’ASSEMBLEA dei Sodalizi. Conservano la loro piena autonomia operativa, sociale ed amministrativa. Partecipano, con diritto di PAROLA e di VOTO, alle ASSEMBLEE federali ed alle altre attività della FEDERAZIONE. L’adesione è valida per un ANNO SOLARE (1° Gennaio – 31 Dicembre). Ed è rinnovata tacitamente, salvo disdetta scritta da inviare alla Segreteria della Federazione entro il 15 DICEMBRE di ciascun anno. La quota associativa va versata entro il 31 MAGGIO di ogni anno. Il suo mancato pagamento, entro tale data, comporta la cancellazione del Sodalizio moroso dal REGISTRO DEI SOCI, tenuto dal Tesoriere FICE. Contro tale cancellazione il Sodalizio può ricorrere al Collegio dei Probiviri che potrà anche consigliare la reinscrizione in tale Registro, previo versamento, da parte del Sodalizio morosi, della quota associativa a suo tempo non versata.
I Sodalizi possono essere cancellati dal Registro dei Soci per:
1. Morosità;
2. Comportamento non coerente ai dettami del presente statuto ed all’etica della Federazione;
3. Accertata, continua inattività;
4. Scioglimento del Sodalizio.

Art. 7 – CONSOCIAZIONI REGIONALI (soci sostenitori) : La FEDERAZIONE considera Consociazioni Regionali (Unioni, Consulte, ecc. …) quelle Associazioni regolarmente costituite nelle varie Regioni italiane che hanno iscritti almeno 5 (CINQUE) Sodalizi bacchici. Il Presidente Regionale (o un suo delegato) partecipa alle riunioni del CONSIGLIO NAZIONALE con voto consultivo. Nelle ASSEMBLEE hanno diritto di PAROLA ma non di VOTO. Depositano presso la Segreteria federale copia del proprio statuto regionale. E’ cura delle Consociazioni (Unioni, Consulte, ecc. …) iscrivere alla FEDERAZIONE i Sodalizi loro aderenti.

Art. 8 - L’ ASSEMBLEA dei SODALIZI: è costituita dai LEGALI RAPPRESENTANTI (I Presidenti) dei Sodalizi affiliati, o loro delegati. Hanno diritto di PAROLA e di VOTO. Viene CONVOCATA dal Presidente federale, sentito il parere del CONSIGLIO NAZIONALE almeno una volta all’anno. Può essere altresì CONVOCATA su richiesta del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 4 decimi dei Sodalizi aderenti. E’ CONVOCATA per lettera, da inviarsi almeno 15 GIORNI PRIMA della data di effettuazione. Tale lettera, o AVVISO DI CONVOCAZIONE, deve contenere DATA, LUOGO ed ORA della riunione, gli ARGOMENTI da trattare ed, in allegato, l’ELENCO dei SODALIZI aderenti, con i nomi dei rispettivi Presidenti. E’ valida in PRIMA CONVOCAZIONE se presenti almeno la META’ PIU’ UNO degli aventi diritto al voto (deleghe comprese). In SECONDA CONVOCAZIONE, da indirsi almeno un’ora dopo la prima, l’ASSEMBLEA è valida a tutti gli effetti qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto (deleghe comprese). Dell’ASSEMBLEA verrà stilato adeguato verbale. La SEDE dell’ASSEMBLEA viene fissata dal CONSIGLIO NAZIONALE. L’ASSEMBLEA discute ed approva (o meno):
b) – La RELAZIONE MORALE del PRESIDENTE.
c) – La RELAZIONE FINANZIARIA del Tesoriere.
d) – La RELAZIONE del COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI.
e) – La RELAZIONE del COLLEGIO dei PROBIVIRI.
f) – I BILANCI CONSUNTIVO e PREVENTIVO. Che devono essere allegati, in copia, alla lettera di convocazione.
g) – ELEGGE, con votazioni a SCRUTINIO SEGRETO, il CONSIGLIO NAZIONALE, il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI ed il COLLEGIO dei PROBIVIRI.
h) – TRATTA ed APPROVA ( O MENO ) TUTTO QUANTO CONCERNE L’ATTIVITà DELLA federazione, purchè iscritto specificatamente all’ORDINE DEL GIORNO.
Le DELIBERAZIONI vengono prese a MAGGIORANZA di voti espressi a SCRUTINIO SEGRETO o per ALZATA DI MANO. In caso di PARITA’ si ricorre al BALLOTTAGGIO. E’ ammessa anche la DELIBERA per ACCLAMAZIONE nei casi in cui l’ASSEMBLEA lo ritenga doveroso. Quanto deliberato dall’ASSEMBLEA, che è SOVRANA, viene demandato al CONSIGLIO NAZIONALE per la pratica attuazione. Le DELIBERE ASSEMBLEARI sono vincolanti per TUTTI i Sodalizi aderenti, ancorché assenti o dissenzienti. E’ ammessa UNA SOLA DELEGA per Sodalizio. In caso di MODIFICHE STATUTARIE l’avviso di CONVOCAZIONE deve riportare sia il testo che si vuol modificare, sia quello proposto.

Art. 9 - IL CONSIGLIO NAZIONALE: viene eletto dall’ASSEMBLEA dei Sodalizi. E’ composto da un PRESIDENTE, un VICE PRESIDENTE con funzioni di SEGRETARIO, un TESORIERE ECONOMO, QUATTRO CONSIGLIERI. NOMINA la COMMISSIONE TECNICA ed un eventuale RESPONSABILE STAMPA e PUBBLICHE RELAZIONI. Le riunioni del CONSIGLIO sono valide con la presenza della MAGGIORANZA degli aventi diritto al voto. Al CONSIGLIO NAZIONALE sono delegate tutte le decisioni ad esclusione di quelle di competenza dell’ASSEMBLEA. NOMINA nel suo seno il PRESIDENTE, il VICE PRESIDENTE SEGRETARIO ed il TESORIERE. In caso di EMERGENZA il CONSIGLIO può assumere proprie iniziative che dovranno essere, poi, ratificate alla prima ASSEMBLEA utile dei Sodalizi. I membri del CONSIGLIO NAZIONALE restano in carica TRE ANNI e sono rieleggibili.

Art. 10 - IL PRESIDENTE FEDERALE: è il LEGALE RAPPRESENTANTE della FEDERAZIONE e può stare in giudizio contro TERZI. In caso di sua temporanea assenza od impedimento viene sostituito dal VICE PRESIDENTE. Vigila su tutti gli organi federali e sull’intera attività della FEDERAZIONE, ne firma gli atti e ne è responsabile verso il CONSIGLIO NAZIONALE E l’ASSEMBLEA dei Sodalizi.

Art. 11 - IL VICE PRESIDENTE SEGRETARIO: collabora con il PRESIDENTE per tutto quanto riguarda l’attività della FEDERAZIONE. Compila i verbali delle riunioni consiliari e sostituisce il PRESIDENTE in caso di sua temporanea assenza od impedimento.

Art. 12 - IL TESORIERE ECONOMO: cura la contabilità della FEDERAZIONE, nonché gli eventuali beni mobili ed immobili. Prepara i BILANCI CONSUNTIVO e PREVENTIVO e li porta all’esame del CONSIGLIO NAZIONALE.

Art. 13 - IL COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI: è costituito da TRE MEMBRI EFFETTIVI e e da DUE SUPPLENTI. Durano in carica TRE anni e sono rieleggibili. COMPITI: controlla, nella forma, la contabilità della FEDERAZIONE. Redige una relazione sui bilanci CONSUNTIVO e PREVENTIVO, da leggere in ASSEMBLEA. Può partecipare alle riunioni del CONSIGLIO NAZIONALE. Elegge nel suo seno il proprio PRESIDENTE.

Art. 14 - IL COLLEGIO dei PROBIVIRI: è composto da TRE MEMBRI EFFETTIVI e da DUE SUPPLENTI. Durano in carica TRE ANNI e sono rieleggibili. Elegge, nel suo seno, il proprio PRESIDENTE. COMPITI: vagliare e comporre le vertenze che possono insorgere tra Sodalizi e Federazione, con giudizio INAPPELLABILE, dandone relazione all’ ASSEMBLEA.

Art. 15 - ELEGGIBILITA’ degli ORGANI FEDERALI. Sono eleggibili coloro che:
a) – Abbiano compiuto il 18° anno di età.
b) – Siano cittadini italiani e non esistano a loro carico le cause di ineleggibilità previste dalla legge.
c) – Siano SOCI di Sodalizi affiliati.

Art. 16 - TUTTI gli INCARICHI FEDERALI sono a TITOLO ONORIFICO. E, pertanto, non danno luogo ad EMOLUMENTI di sorta; né è consentito trarre da essi fini di lucro personale. E’ invece consentito un RIMBORSO SPESE per l’assolvimento di particolari incarichi federali, su autorizzazione del CONSIGLIO NAZIONALE, sentito il tesoriere. Per situazioni di emergenza può disporre in merito il PRESIDENTE federale: che ne riferirà poi in CONSIGLIO NAZIONALE per la ratifica.

Art. 17 - DECADENZA o SOSTITUZIONE. i membri degli ORGANI FEDERALI decadono:
a) – Per la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 15 del presente Statuto.
b) – Dopo la TERZA ASSENZA INGIUSTIFICATA alle riunioni di competenza.
c) – Per scadenza di mandato.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DECADE :
a) – Per VOTO DI SFIDUCIA da parte dell’ASSEMBLEA.
b) – Nel caso di DIMISSIONI della maggioranza dei membri del CONSIGLIO.
c) – Per scadenza di mandato.

Art. 18 - SANZIONI. Sono:
AMMONIZIONE VERBALE
AMMONIZIONE SCRITTA
RADIAZIONE
Sono comminate dal CONSIGLIO NAZIONALE.

Art. 19 - SOCI ONORARI: possono essere nominati tali quei SODALIZI, ENTI, PRIVATI CITTADINI, ancorché non affiliati alla FEDERAZIONE, che hanno operato od operano attivamente e consistentemente, senza scopo di lucro, per la FEDERAZIONE. Vengono nominati dall’ASSEMBLEA dei Sodalizi su proposta del CONSIGLIO NAZIONALE. NON pagano le quote associative e possono partecipare alle ASSEMBLEE con diritto di PAROLA ma non di VOTO. Nonché a tutte le attività federali.

Art. 19 Bis – Il Dott. Francesco MAZZOLI, con voto unanime espresso dall’Assemblea Generale dei Soci del 25 gennaio 2004, viene nominato PRESIDENTE ONORARIO F.I.C.E. a vita, con diritto di parola e voto in Consiglio ed in Assemblea.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE: è deliberato dall’ASSEMBLEA dei Sodalizi, riunita in convocazione STRAORDINARIA, qualora si verifichi la documentata impossibilità di perseguire gli scopi statutari. Nel caso di SCIOGLIMENTO l’ASSEMBLEA nominerà un LIQUIDATORE. L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini di utilità sociale.

Art. 21 - PER TUTTO QUANTO non previsto dal presente STATUTO valgono le disposizioni di legge in materia. Le norme del presente STATUTO sono integrate da un REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE qui allegato.

**************

Sede operativa: Via Roma 40/2 - 30037 SCORZE' (VE)
Tel/ fax 0415840336 - e-mail: info@nuovaenofice.it