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STATUTO F.I.C.E.
Art. 1) – Lo STATUTO
della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici –
F.I.C.E. – registrato presso il TRIBUNALE DI SAVONA, al N°
001950, del 9/4/1979, a rogito del Notaio Guido OLIVA di Savona,
viene modificato dall’ ASSEMBLEA GENERALE STRAODINARIA DEI
CIRCOLI ASSOCIATI, tenuta il giorno 27 aprile 2006 in VERONA, nel
testo degli articoli qui di seguito riportati. La sede della FEDERAZIONE
si è trasferita in VERONA. Svolge attività di utilità
sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità
di Lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità
degli associati. E’ APOLITICA. La Sede Legale ed operativa
della Federazione è presso il domicilio del Presidente eletto.
Attualmente e per tutto il tempo della sua gestione è in
Via Santa Chiara 21, 36045 LONIGO (VI), Tel. 0444-831041 –
Fax 0444-439700 – E-mail santasuper@inwind.it. La Sede di
Rappresentanza è presso l’Ente Autonomo VERONAFIERE,
Viale del Lavoro, 8 – 37135 VERONA.
Art. 2) – SCOPI
: diffondere e valorizzare – per tramite dei Sodalizi affiliati
– la conoscenza del vino e della cucina italiani nelle loro
componenti tecniche, storiche, di costume e di folclore; non tralasciando
la ricerca storica relativa. Promuovendo e sostenendo quelle iniziative
a carattere nazionale od internazionale che meglio interpretano
l’italica gastronomia e vitivinicoltura. Incentivare la costituzione
di nuovi SODALIZI BACCHICI. Collaborare a tutti i livelli, con quanti
operano nel campo del vino e della cucina. Promuoverne la cultura
specifica anche con appositi corsi di orientamento o di formazione.
Rappresentare, adeguatamente, il complesso mondo dei Sodalizi bacchici
italiani nel contesto nazionale ed internazionale. Favorire il raggiungimento
di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di
ricerca etica e spirituale.
Art. 3) – La FEDERAZIONE
può aderire ad organi nazionali od internazionali aventi
i medesimi scopi.
Art. 4) – ORGANI della FEDERAZIONE.
Sono:
A) - L’ASSEMBLEA dei SODALIZI.
B) - IL CONSIGLIO NAZIONALE.
C) - IL COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI.
D) - IL COLLEGIO dei PROBIVIRI.
Art. 5) - FINANZIAMENTO.
1. Le entrate della FEDERAZIONE per il suo funzionamento e per lo
svolgimento dell’attività sono:
a) Le quote e i contributi degli associati;
b) Eredità, donazioni e legati;
c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti
o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
g )Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale.
2. La Federazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione
della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti,
relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b),
c),e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera
g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate
alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile
di cui all’art. 22 della legge n. 383 del 7.12.2000.
3. I proventi delle attività sociali non possono in nessun
caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore
di un’attività istituzionale statutariamente prevista.
Art. 6) – I SODALIZI
( soci effettivi): possono aderire alla FEDERAZIONE tutti
quei Sodalizi (Circoli, Club, Ordini, Confraternite, Accademie,
Priorati, ecc.) che abbiano, come scopo principe, la cultura del
vino e della cucina senza scopi di lucro. Sono considerati tali
quei Sodalizi che abbiano almeno 9 (NOVE) associati regolarmente
iscritti. Pagano la quota annuale di affiliazione, determinata,
di anno in anno, dall’ASSEMBLEA dei Sodalizi. Conservano la
loro piena autonomia operativa, sociale ed amministrativa. Partecipano,
con diritto di PAROLA e di VOTO, alle ASSEMBLEE federali ed alle
altre attività della FEDERAZIONE. L’adesione è
valida per un ANNO SOLARE (1° Gennaio – 31 Dicembre).
Ed è rinnovata tacitamente, salvo disdetta scritta da inviare
alla Segreteria della Federazione entro il 15 DICEMBRE di ciascun
anno. La quota associativa va versata entro il 31 MAGGIO di ogni
anno. Il suo mancato pagamento, entro tale data, comporta la cancellazione
del Sodalizio moroso dal REGISTRO DEI SOCI, tenuto dal Tesoriere
FICE. Contro tale cancellazione il Sodalizio può ricorrere
al Collegio dei Probiviri che potrà anche consigliare la
reinscrizione in tale Registro, previo versamento, da parte del
Sodalizio morosi, della quota associativa a suo tempo non versata.
I Sodalizi possono essere cancellati dal Registro dei Soci per:
1. Morosità;
2. Comportamento non coerente ai dettami del presente statuto ed
all’etica della Federazione;
3. Accertata, continua inattività;
4. Scioglimento del Sodalizio.
Art. 7 – CONSOCIAZIONI
REGIONALI (soci sostenitori) : La FEDERAZIONE considera
Consociazioni Regionali (Unioni, Consulte, ecc. …) quelle
Associazioni regolarmente costituite nelle varie Regioni italiane
che hanno iscritti almeno 5 (CINQUE) Sodalizi bacchici. Il Presidente
Regionale (o un suo delegato) partecipa alle riunioni del CONSIGLIO
NAZIONALE con voto consultivo. Nelle ASSEMBLEE hanno diritto di
PAROLA ma non di VOTO. Depositano presso la Segreteria federale
copia del proprio statuto regionale. E’ cura delle Consociazioni
(Unioni, Consulte, ecc. …) iscrivere alla FEDERAZIONE i Sodalizi
loro aderenti.
Art. 8 - L’ ASSEMBLEA
dei SODALIZI: è costituita dai LEGALI RAPPRESENTANTI
(I Presidenti) dei Sodalizi affiliati, o loro delegati. Hanno diritto
di PAROLA e di VOTO. Viene CONVOCATA dal Presidente federale, sentito
il parere del CONSIGLIO NAZIONALE almeno una volta all’anno.
Può essere altresì CONVOCATA su richiesta del Consiglio
Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 4 decimi
dei Sodalizi aderenti. E’ CONVOCATA per lettera, da inviarsi
almeno 15 GIORNI PRIMA della data di effettuazione. Tale lettera,
o AVVISO DI CONVOCAZIONE, deve contenere DATA, LUOGO ed ORA della
riunione, gli ARGOMENTI da trattare ed, in allegato, l’ELENCO
dei SODALIZI aderenti, con i nomi dei rispettivi Presidenti. E’
valida in PRIMA CONVOCAZIONE se presenti almeno la META’ PIU’
UNO degli aventi diritto al voto (deleghe comprese). In SECONDA
CONVOCAZIONE, da indirsi almeno un’ora dopo la prima, l’ASSEMBLEA
è valida a tutti gli effetti qualunque sia il numero dei
presenti aventi diritto a voto (deleghe comprese). Dell’ASSEMBLEA
verrà stilato adeguato verbale. La SEDE dell’ASSEMBLEA
viene fissata dal CONSIGLIO NAZIONALE. L’ASSEMBLEA discute
ed approva (o meno):
b) – La RELAZIONE MORALE del PRESIDENTE.
c) – La RELAZIONE FINANZIARIA del Tesoriere.
d) – La RELAZIONE del COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI.
e) – La RELAZIONE del COLLEGIO dei PROBIVIRI.
f) – I BILANCI CONSUNTIVO e PREVENTIVO. Che devono essere
allegati, in copia, alla lettera di convocazione.
g) – ELEGGE, con votazioni a SCRUTINIO SEGRETO, il CONSIGLIO
NAZIONALE, il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI ed il COLLEGIO dei
PROBIVIRI.
h) – TRATTA ed APPROVA ( O MENO ) TUTTO QUANTO CONCERNE L’ATTIVITà
DELLA federazione, purchè iscritto specificatamente all’ORDINE
DEL GIORNO.
Le DELIBERAZIONI vengono prese a MAGGIORANZA di voti espressi a
SCRUTINIO SEGRETO o per ALZATA DI MANO. In caso di PARITA’
si ricorre al BALLOTTAGGIO. E’ ammessa anche la DELIBERA per
ACCLAMAZIONE nei casi in cui l’ASSEMBLEA lo ritenga doveroso.
Quanto deliberato dall’ASSEMBLEA, che è SOVRANA, viene
demandato al CONSIGLIO NAZIONALE per la pratica attuazione. Le DELIBERE
ASSEMBLEARI sono vincolanti per TUTTI i Sodalizi aderenti, ancorché
assenti o dissenzienti. E’ ammessa UNA SOLA DELEGA per Sodalizio.
In caso di MODIFICHE STATUTARIE l’avviso di CONVOCAZIONE deve
riportare sia il testo che si vuol modificare, sia quello proposto.
Art. 9 - IL CONSIGLIO NAZIONALE:
viene eletto dall’ASSEMBLEA dei Sodalizi. E’ composto
da un PRESIDENTE, un VICE PRESIDENTE con funzioni di SEGRETARIO,
un TESORIERE ECONOMO, QUATTRO CONSIGLIERI. NOMINA la COMMISSIONE
TECNICA ed un eventuale RESPONSABILE STAMPA e PUBBLICHE RELAZIONI.
Le riunioni del CONSIGLIO sono valide con la presenza della MAGGIORANZA
degli aventi diritto al voto. Al CONSIGLIO NAZIONALE sono delegate
tutte le decisioni ad esclusione di quelle di competenza dell’ASSEMBLEA.
NOMINA nel suo seno il PRESIDENTE, il VICE PRESIDENTE SEGRETARIO
ed il TESORIERE. In caso di EMERGENZA il CONSIGLIO può assumere
proprie iniziative che dovranno essere, poi, ratificate alla prima
ASSEMBLEA utile dei Sodalizi. I membri del CONSIGLIO NAZIONALE restano
in carica TRE ANNI e sono rieleggibili.
Art. 10 - IL PRESIDENTE
FEDERALE: è il LEGALE RAPPRESENTANTE della FEDERAZIONE
e può stare in giudizio contro TERZI. In caso di sua temporanea
assenza od impedimento viene sostituito dal VICE PRESIDENTE. Vigila
su tutti gli organi federali e sull’intera attività
della FEDERAZIONE, ne firma gli atti e ne è responsabile
verso il CONSIGLIO NAZIONALE E l’ASSEMBLEA dei Sodalizi.
Art. 11 - IL VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO: collabora con il PRESIDENTE per tutto quanto
riguarda l’attività della FEDERAZIONE. Compila i verbali
delle riunioni consiliari e sostituisce il PRESIDENTE in caso di
sua temporanea assenza od impedimento.
Art. 12 - IL TESORIERE
ECONOMO: cura la contabilità della FEDERAZIONE,
nonché gli eventuali beni mobili ed immobili. Prepara i BILANCI
CONSUNTIVO e PREVENTIVO e li porta all’esame del CONSIGLIO
NAZIONALE.
Art. 13 - IL COLLEGIO dei
REVISORI dei CONTI: è costituito da TRE MEMBRI EFFETTIVI
e e da DUE SUPPLENTI. Durano in carica TRE anni e sono rieleggibili.
COMPITI: controlla, nella forma, la contabilità della FEDERAZIONE.
Redige una relazione sui bilanci CONSUNTIVO e PREVENTIVO, da leggere
in ASSEMBLEA. Può partecipare alle riunioni del CONSIGLIO
NAZIONALE. Elegge nel suo seno il proprio PRESIDENTE.
Art. 14 - IL COLLEGIO dei
PROBIVIRI: è composto da TRE MEMBRI EFFETTIVI e
da DUE SUPPLENTI. Durano in carica TRE ANNI e sono rieleggibili.
Elegge, nel suo seno, il proprio PRESIDENTE. COMPITI: vagliare e
comporre le vertenze che possono insorgere tra Sodalizi e Federazione,
con giudizio INAPPELLABILE, dandone relazione all’ ASSEMBLEA.
Art. 15 - ELEGGIBILITA’ degli
ORGANI FEDERALI. Sono eleggibili coloro che:
a) – Abbiano compiuto il 18° anno di età.
b) – Siano cittadini italiani e non esistano a loro carico
le cause di ineleggibilità previste dalla legge.
c) – Siano SOCI di Sodalizi affiliati.
Art. 16 - TUTTI gli INCARICHI
FEDERALI sono a TITOLO ONORIFICO. E, pertanto, non danno
luogo ad EMOLUMENTI di sorta; né è consentito trarre
da essi fini di lucro personale. E’ invece consentito un RIMBORSO
SPESE per l’assolvimento di particolari incarichi federali,
su autorizzazione del CONSIGLIO NAZIONALE, sentito il tesoriere.
Per situazioni di emergenza può disporre in merito il PRESIDENTE
federale: che ne riferirà poi in CONSIGLIO NAZIONALE per
la ratifica.
Art. 17 - DECADENZA o SOSTITUZIONE.
i membri degli ORGANI FEDERALI decadono:
a) – Per la perdita dei requisiti di eleggibilità di
cui all’art. 15 del presente Statuto.
b) – Dopo la TERZA ASSENZA INGIUSTIFICATA alle riunioni di
competenza.
c) – Per scadenza di mandato.
IL CONSIGLIO NAZIONALE DECADE :
a) – Per VOTO DI SFIDUCIA da parte dell’ASSEMBLEA.
b) – Nel caso di DIMISSIONI della maggioranza dei membri del
CONSIGLIO.
c) – Per scadenza di mandato.
Art. 18 - SANZIONI.
Sono:
AMMONIZIONE VERBALE
AMMONIZIONE SCRITTA
RADIAZIONE
Sono comminate dal CONSIGLIO NAZIONALE.
Art. 19 - SOCI ONORARI:
possono essere nominati tali quei SODALIZI, ENTI, PRIVATI CITTADINI,
ancorché non affiliati alla FEDERAZIONE, che hanno operato
od operano attivamente e consistentemente, senza scopo di lucro,
per la FEDERAZIONE. Vengono nominati dall’ASSEMBLEA dei Sodalizi
su proposta del CONSIGLIO NAZIONALE. NON pagano le quote associative
e possono partecipare alle ASSEMBLEE con diritto di PAROLA ma non
di VOTO. Nonché a tutte le attività federali.
Art. 19 Bis –
Il Dott. Francesco MAZZOLI, con voto unanime espresso dall’Assemblea
Generale dei Soci del 25 gennaio 2004, viene nominato PRESIDENTE
ONORARIO F.I.C.E. a vita, con diritto di parola e voto in Consiglio
ed in Assemblea.
Art. 20 - SCIOGLIMENTO
DELLA FEDERAZIONE: è deliberato dall’ASSEMBLEA
dei Sodalizi, riunita in convocazione STRAORDINARIA, qualora si
verifichi la documentata impossibilità di perseguire gli
scopi statutari. Nel caso di SCIOGLIMENTO l’ASSEMBLEA nominerà
un LIQUIDATORE. L’eventuale patrimonio residuo dovrà
essere devoluto ai fini di utilità sociale.
Art. 21 - PER
TUTTO QUANTO non previsto dal presente STATUTO valgono le disposizioni
di legge in materia. Le norme del presente STATUTO sono integrate
da un REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE qui allegato.
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Sede operativa:
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